Torna il rifiuto sui test tra alcol e droghe

Pubblicato il 29 maggio 2008 L’entrata in vigore del D.L. 92/08 ha ripristinato il reato di rifiuto di sottoporsi ai test sull’assunzione di alcol e droghe, depenalizzato da dieci mesi. Sono previste un’ammenda, che va da 1.500,00 a 6.000,00 euro, e la reclusione da 3 mesi ad un anno.

Dalla relazione al decreto legge si evince che il ripristino del reato si è reso necessario poiché l’assenza di un deterrente penale (nel decreto Bianchi era prevista una sanzione amministrativa, il fermo amministrativo dell’auto e la sospensione della patente) non consentiva alle Forze dell’ordine di accertare la circostanza di fatto che il soggetto fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di conseguenza rendeva impossibile la contestazione del reato previsto dal Codice della strada. Inoltre, risultava molto difficile provare, senza il rischio di contestazioni difensive, l’assoggettamento ad alcol della persona controllata.

A tal proposito c’è da dire che la giurisprudenza della Suprema Corte, in passato, ha evidenziato che l’eccedenza di alcol può essere provata anche con strumenti diversi dal test, mentre è arduo trovare un test di sufficiente attendibilità per l’accertamento, invece, dell’uso di sostanze stupefacenti.

Non si segnalano, in ogni caso, novità circa l’organizzazione degli uffici giudiziari sia in relazione alle novità di diritto penale sostanziale, stante l’irretroattività della legge penale, sia alle novità in ambito procedurale (incentivo ai riti immediato e direttissimo) dato che è rimessa alla discrezionalità del PM l’eventuale scelta di chiudere le indagini per andare a dibattimento.

Ieri è iniziata la discussione del testo del decreto legge al Senato.
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