Tra privati la lite sull’Iva della Tia compete al giudice ordinario

Pubblicato il 08 febbraio 2011 La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario”: conclude così la sentenza 2064 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a decidere in merito al caso di una controversia fra soggetti privati riguardo all’Iva della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale). Oggetto della contesa la richiesta di rimborso per l’imposta indebitamente pretesa da soggetti diversi da quelli che possono stare in giudizio tributario.

Nella pronuncia si spiega che le controversie tra privati che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un’imposta, nel caso l’Iva, che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, non identificabile in uno dei soggetti indicati dall'art. 10 del dlgs 546/1992, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Egli ha il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo (ove sia presupposto) e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario.

La sentenza si basa sull’assunto che il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario: le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e non rientrano nelle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie. Non rileva che la decisione tocchi l’ambito dell’interpretazione di una norma tributaria.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy