Tra privati la lite sull’Iva della Tia compete al giudice ordinario

Pubblicato il 08 febbraio 2011 La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario”: conclude così la sentenza 2064 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a decidere in merito al caso di una controversia fra soggetti privati riguardo all’Iva della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale). Oggetto della contesa la richiesta di rimborso per l’imposta indebitamente pretesa da soggetti diversi da quelli che possono stare in giudizio tributario.

Nella pronuncia si spiega che le controversie tra privati che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di un’imposta, nel caso l’Iva, che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte, non identificabile in uno dei soggetti indicati dall'art. 10 del dlgs 546/1992, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Egli ha il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo (ove sia presupposto) e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario.

La sentenza si basa sull’assunto che il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario: le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e non rientrano nelle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie. Non rileva che la decisione tocchi l’ambito dell’interpretazione di una norma tributaria.
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