Tracciabilità a doppia verifica

Pubblicato il 18 ottobre 2006

La disposizione sui pagamenti “tracciabili” ai professionisti, prevista dalla manovra d’estate (Dl 223/06), prevede l’obbligo per quest’ultimi di incassare i compensi mediante strumenti finanziari tracciabili quando gli onorari in questione superano i mille euro. La norma prevede un sistema modulato nel tempo per abbassare la soglia della tracciabilità. L’obbligo, quindi, dovrebbe scattare sia quando il netto incassato superi l’importo di mille euro, sia quando il compenso cui si riferisce l’incasso superi la predetta soglia, anche in presenza di un incasso inferiore. Questa sembrerebbe l’unica interpretazione possibile in grado di salvare le finalità della norma che altrimenti perderebbe di efficacia. I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 4 agosto 2006, non sono riusciti a risolvere tutte le incertezze sulle modalità di versamento: infatti, anche se l’Agenzia sembrerebbe propendere per la tesi che lega la soglia alla movimentazione finanziaria autonoma, questa interpretazione consentirebbe di eludere facilmente l’obbligo di incassare compensi solo a mezzo assegni non trasferibili, bonifici o altri sistemi “tracciabili”. Altri dubbi applicativi sorgono, poi, sull’individuazione del compenso che dovrebbe essere al lordo di ritenute e al netto di Iva, contributi previdenziali e anticipazioni.

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