L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, ha fornito un quadro organico dei chiarimenti relativi alle novità in materia di tracciabilità delle spese per trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotte dal legislatore tra la fine del 2024 e il 2025.
Le nuove disposizioni incidono in modo rilevante sulla determinazione del reddito di:
L’obiettivo dichiarato della riforma è duplice: da un lato, rafforzare il contrasto all’evasione fiscale; dall’altro, semplificare il quadro normativo, superando rigidità applicative emerse nella prassi.
Le nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza si inseriscono in un percorso normativo articolato, costituito dai seguenti interventi legislativi:
all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), nonché per le spese di rappresentanza.
Il decreto ha inoltre armonizzato le nuove regole con la riforma del reddito di lavoro autonomo, introducendo decorrenze differenziate per tutelare l’affidamento dei contribuenti.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 22 dicembre 2025 è stata offerta un’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni, chiarendo:
A partire dal periodo d’imposta 2025, la tracciabilità dei pagamenti diventa, in numerosi casi, una condizione essenziale:
Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite:
Le modifiche normative intervenute tra il 2024 e il 2025 hanno inciso in modo significativo sulla disciplina fiscale delle trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti, ridefinendo le condizioni per la non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi spese previsti dall’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Le novità riguardano:
Trasferte nel territorio comunale
Fino al 30 dicembre 2024, i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per trasferte all’interno del comune concorrevano integralmente alla formazione del reddito, ad eccezione delle sole spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha modificato tale impostazione, prevedendo che:
a condizione che le spese siano comprovate e documentate, senza più l’obbligo che la documentazione provenga dal vettore.
Rientrano pertanto tra le spese non imponibili:
Restano invece imponibili:
Trasferte e missioni fuori dal territorio comunale
Per le trasferte extra-comunali continua ad applicarsi la disciplina tradizionale che distingue tre sistemi di rimborso, tra loro alternativi:
In questo sistema, i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto restano non imponibili se documentati.
La scelta del sistema deve essere effettuata per l’intera trasferta e non può variare giorno per giorno.
Obbligo di tracciabilità dei pagamenti
L’obbligo di pagamento tracciabile:
Sono inoltre escluse dall’obbligo di tracciabilità:
Decorrenza delle nuove regole
Le disposizioni in materia di tracciabilità:
La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata rivista dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che ha modificato l’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ed è stata coordinata con le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.
Rimborsi spese addebitati al committente
In linea generale, l’articolo 54, comma 2, del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico, a condizione che tali spese siano addebitate analiticamente al committente.
Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una deroga rilevante a tale principio. I rimborsi delle spese:
sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al committente concorrono alla formazione del reddito se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con strumenti tracciabili.
Spese non rimborsate dal committente
Le spese sostenute dal lavoratore autonomo e non rimborsate dal committente sono deducibili solo in specifiche ipotesi previste dal TUIR e, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, a condizione che il pagamento sia tracciabile.
Il medesimo requisito di tracciabilità si applica anche alle spese sostenute direttamente dal professionista:
Per queste fattispecie, l’obbligo decorre dal 18 giugno 2025.
Spese di rappresentanza
Una ulteriore novità riguarda le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi, disciplinate dall’articolo 54-septies del TUIR.
Dal 18 giugno 2025, tali spese:
a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.
Rientrano tra le spese di rappresentanza, ad esempio:
Ambito territoriale e decorrenze
L’obbligo di tracciabilità per il lavoro autonomo:
Le principali decorrenze sono:
Le novità in materia di tracciabilità dei pagamenti incidono in modo significativo anche sulla determinazione del reddito d’impresa, intervenendo sulla deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti e delle spese di rappresentanza.
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge di bilancio 2025 e dal successivo decreto fiscale 2025, che hanno modificato gli articoli 95, 108 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Spese di trasferta dei dipendenti
L’articolo 95 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese sostenute dall’impresa per le trasferte dei lavoratori dipendenti. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deducibilità delle spese di:
nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, è subordinata alla condizione che:
Restano fermi:
Ambito soggettivo di applicazione
Le regole sulla tracciabilità si applicano:
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto fiscale 2025, l’articolo 95 del TUIR non trova più applicazione con riferimento alle spese sostenute per prestazioni rese da lavoratori autonomi, per le quali opera la disciplina generale dell’articolo 109 del TUIR.
Coordinamento con l’articolo 109 del TUIR
Per garantire coerenza sistematica, il legislatore ha introdotto nell’articolo 109 del TUIR i commi 5-bis e 5-ter, estendendo il requisito della tracciabilità:
In tutte queste ipotesi, la deducibilità è ammessa solo se il pagamento è effettuato con strumenti tracciabili.
Le nuove disposizioni dell’articolo 109 del TUIR si applicano alle spese sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto fiscale.
Spese di rappresentanza
Un’ulteriore novità di rilievo riguarda le spese di rappresentanza, disciplinate dall’articolo 108, comma 2, del TUIR. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, tali spese sono deducibili:
A differenza delle spese di trasferta:
Sono escluse dall’ambito applicativo:
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Lavoro dipendente |
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Lavoro autonomo |
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Reddito d’impresa |
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