Tracciabilità delle spese: nuove regole fiscali dal 2025

Pubblicato il 29 dicembre 2025

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, ha fornito un quadro organico dei chiarimenti relativi alle novità in materia di tracciabilità delle spese per trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotte dal legislatore tra la fine del 2024 e il 2025.

Le nuove disposizioni incidono in modo rilevante sulla determinazione del reddito di:

L’obiettivo dichiarato della riforma è duplice: da un lato, rafforzare il contrasto all’evasione fiscale; dall’altro, semplificare il quadro normativo, superando rigidità applicative emerse nella prassi.

Norme di riferimento

Le nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza si inseriscono in un percorso normativo articolato, costituito dai seguenti interventi legislativi:

  1. Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
    Adottato in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il decreto ha avviato una revisione organica dell’IRPEF, introducendo criteri di semplificazione e riscrivendo, tra l’altro, la disciplina del reddito di lavoro autonomo. Nell’ambito del lavoro dipendente, il decreto ha modificato l’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), superando il vincolo dei “documenti provenienti dal vettore” per la non imponibilità dei rimborsi di viaggio e trasporto nelle trasferte comunali.
  2. Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
    La legge di bilancio 2025 ha introdotto il principio della tracciabilità dei pagamenti come condizione per la rilevanza fiscale di determinate spese. In particolare, ha subordinato:
    • la non imponibilità dei rimborsi ai dipendenti;
    • la deducibilità dei costi per imprese e professionisti;

all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e noleggio con conducente (NCC), nonché per le spese di rappresentanza.

  1. Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.
    Il cosiddetto “decreto fiscale 2025” è intervenuto per correggere e coordinare le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio, limitando l’obbligo di tracciabilità:
    • alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte;
    • escludendo, quindi, le spese sostenute all’estero, in considerazione delle difficoltà operative legate all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in alcuni Paesi.

Il decreto ha inoltre armonizzato le nuove regole con la riforma del reddito di lavoro autonomo, introducendo decorrenze differenziate per tutelare l’affidamento dei contribuenti.

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 22 dicembre 2025 è stata offerta un’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni, chiarendo:

Pagamenti tracciabili: principio generale

A partire dal periodo d’imposta 2025, la tracciabilità dei pagamenti diventa, in numerosi casi, una condizione essenziale:

Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite:

Lavoro dipendente: disciplina delle trasferte, rimborsi e tracciabilità dei pagamenti

Le modifiche normative intervenute tra il 2024 e il 2025 hanno inciso in modo significativo sulla disciplina fiscale delle trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti, ridefinendo le condizioni per la non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi spese previsti dall’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Le novità riguardano:

Trasferte nel territorio comunale

Fino al 30 dicembre 2024, i rimborsi delle spese sostenute dal dipendente per trasferte all’interno del comune concorrevano integralmente alla formazione del reddito, ad eccezione delle sole spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 ha modificato tale impostazione, prevedendo che:

a condizione che le spese siano comprovate e documentate, senza più l’obbligo che la documentazione provenga dal vettore.

Rientrano pertanto tra le spese non imponibili:

Restano invece imponibili:

Trasferte e missioni fuori dal territorio comunale

Per le trasferte extra-comunali continua ad applicarsi la disciplina tradizionale che distingue tre sistemi di rimborso, tra loro alternativi:

  1. Sistema forfetario
    Prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera, non imponibile entro:
    • 46,48 euro per le trasferte in Italia;
    • 77,47 euro per le trasferte all’estero.

In questo sistema, i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto restano non imponibili se documentati.

  1. Sistema misto
    Combina l’indennità forfetaria con il rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio.
    In tal caso, la soglia di esenzione dell’indennità è ridotta di:
    • un terzo, se è rimborsato vitto o alloggio;
    • due terzi, se sono rimborsati entrambi.
  2. Sistema analitico
    Consente il rimborso, integralmente non imponibile, delle spese documentate di:
    • vitto;
    • alloggio;
    • viaggio e trasporto;
      nonché di altre spese minori, anche non documentabili, entro specifici limiti giornalieri.

La scelta del sistema deve essere effettuata per l’intera trasferta e non può variare giorno per giorno.

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti

L’obbligo di pagamento tracciabile:

Sono inoltre escluse dall’obbligo di tracciabilità:

Decorrenza delle nuove regole

Le disposizioni in materia di tracciabilità:

Lavoro autonomo: tracciabilità delle spese, rimborsi e deducibilità

La disciplina del reddito di lavoro autonomo è stata rivista dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che ha modificato l’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ed è stata coordinata con le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.

Rimborsi spese addebitati al committente

In linea generale, l’articolo 54, comma 2, del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico, a condizione che tali spese siano addebitate analiticamente al committente.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una deroga rilevante a tale principio. I rimborsi delle spese:

sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al committente concorrono alla formazione del reddito se i relativi pagamenti non sono stati effettuati con strumenti tracciabili.

Spese non rimborsate dal committente

Le spese sostenute dal lavoratore autonomo e non rimborsate dal committente sono deducibili solo in specifiche ipotesi previste dal TUIR e, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, a condizione che il pagamento sia tracciabile.

Il medesimo requisito di tracciabilità si applica anche alle spese sostenute direttamente dal professionista:

Per queste fattispecie, l’obbligo decorre dal 18 giugno 2025.

Spese di rappresentanza

Una ulteriore novità riguarda le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi, disciplinate dall’articolo 54-septies del TUIR.

Dal 18 giugno 2025, tali spese:

a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.

Rientrano tra le spese di rappresentanza, ad esempio:

Ambito territoriale e decorrenze

L’obbligo di tracciabilità per il lavoro autonomo:

Le principali decorrenze sono:

Reddito d’impresa: tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Le novità in materia di tracciabilità dei pagamenti incidono in modo significativo anche sulla determinazione del reddito d’impresa, intervenendo sulla deducibilità delle spese di trasferta dei dipendenti e delle spese di rappresentanza.

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge di bilancio 2025 e dal successivo decreto fiscale 2025, che hanno modificato gli articoli 95, 108 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Spese di trasferta dei dipendenti

L’articolo 95 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese sostenute dall’impresa per le trasferte dei lavoratori dipendenti. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deducibilità delle spese di:

nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, è subordinata alla condizione che:

Restano fermi:

Ambito soggettivo di applicazione

Le regole sulla tracciabilità si applicano:

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto fiscale 2025, l’articolo 95 del TUIR non trova più applicazione con riferimento alle spese sostenute per prestazioni rese da lavoratori autonomi, per le quali opera la disciplina generale dell’articolo 109 del TUIR.

Coordinamento con l’articolo 109 del TUIR

Per garantire coerenza sistematica, il legislatore ha introdotto nell’articolo 109 del TUIR i commi 5-bis e 5-ter, estendendo il requisito della tracciabilità:

In tutte queste ipotesi, la deducibilità è ammessa solo se il pagamento è effettuato con strumenti tracciabili.

Le nuove disposizioni dell’articolo 109 del TUIR si applicano alle spese sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Spese di rappresentanza

Un’ulteriore novità di rilievo riguarda le spese di rappresentanza, disciplinate dall’articolo 108, comma 2, del TUIR. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, tali spese sono deducibili:

A differenza delle spese di trasferta:

Sono escluse dall’ambito applicativo:

Tabella di sintesi

Lavoro dipendente

  • I rimborsi di vitto, alloggio, taxi e NCC non sono imponibili solo se pagati con strumenti tracciabili.
  • L’obbligo riguarda le spese sostenute in Italia.
  • Restano esclusi: trasporti di linea, rimborsi chilometrici e spese sostenute all’estero.

Lavoro autonomo

  • I rimborsi spese addebitati al committente concorrono al reddito se le spese di vitto, alloggio, taxi e NCC non sono tracciate.
  • Le stesse spese sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili, entro i limiti di legge, solo se tracciate.

Reddito d’impresa

  • Le spese di trasferta dei dipendenti (vitto, alloggio, taxi e NCC) sono deducibili solo se tracciate, se sostenute in Italia.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se tracciate, anche se sostenute all’estero.
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