Transazione funzionale al concordato, credito del professionista con privilegio

Pubblicato il 17 settembre 2014 Sono da considerare “prededucibili”, ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare, anche i crediti maturati prima dell'apertura delle procedure concorsuali se comunque sorti in occasione o in funzione delle dette procedure.

Tra questi, va ricompreso anche il credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predispostone e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con ordinanza n. 18922 del 9 settembre 2014 e nel cui testo è stato, altresì, evidenziato che non sussisterebbe alcun motivo per diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento.
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