Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, è divenuto ufficiale il Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 novembre 2025. Il provvedimento, entrato in vigore dal 22 novembre 2025, introduce un insieme di misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili, con effetti immediati sulle procedure del Piano Transizione 5.0.
Il decreto interviene in un contesto caratterizzato dall’interruzione delle prenotazioni comunicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il 7 novembre 2025, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili. Proprio per garantire continuità all’accesso agli incentivi e permettere alle imprese di completare correttamente l’iter avviato, il legislatore ha definito due scadenze tassative da rispettare per non perdere l’accesso ai fondi relativi all’annualità 2025.
Parallelamente, il decreto si inserisce in una più ampia strategia governativa volta a sostenere gli investimenti produttivi e l’efficienza energetica, nonché ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In tale prospettiva, l’intervento consente all’Esecutivo di acquisire, entro metà dicembre 2025, un quadro preciso dei fabbisogni finanziari residui, funzionale alla programmazione delle risorse da destinare al nuovo programma “Nuova Transizione 5.0”, previsto per il 2026.
Il Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 risponde all’esigenza urgente di ripristinare un quadro operativo stabile per le imprese interessate agli incentivi del Piano Transizione 5.0, dopo l’interruzione delle prenotazioni dovuta all’esaurimento delle risorse disponibili. L’intervento normativo mira a garantire la prosecuzione dei programmi di investimento già avviati e a preservare l’accesso ai benefici fiscali per gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti.
In particolare, il Governo ha ritenuto necessario adottare misure immediate per raggiungere quattro obiettivi principali:
L’articolo 1 del Dl n. 175/2025 definisce in maniera puntuale le modalità con cui le imprese possono completare l’accesso agli incentivi del Piano Transizione 5.0 per l’annualità 2025. La norma introduce due scadenze ravvicinate – 27 novembre e 6 dicembre 2025 – che regolano rispettivamente la presentazione delle comunicazioni e la gestione delle eventuali integrazioni documentali. L’articolo chiarisce inoltre i criteri applicabili al divieto di cumulo con il credito d’imposta per beni strumentali, imponendo un obbligo di opzione nei casi di doppia richiesta.
Scadenza del 27 novembre 2025 per la trasmissione delle comunicazioni
Il primo comma dell’articolo 1 stabilisce che le comunicazioni per la prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 possono essere presentate entro le ore 18:00 del 27 novembre 2025. Si tratta di una significativa anticipazione rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025, resa necessaria in seguito alla sospensione della piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dopo l’esaurimento della dotazione finanziaria comunicato il 7 novembre.
Grazie a questa disposizione, le imprese che non avevano potuto completare l’invio dei dati entro la data della sospensione hanno ora l’opportunità di finalizzare la procedura. Il Governo ha inoltre precisato che tutte le domande trasmesse nei termini e in possesso dei requisiti previsti saranno considerate valide, compatibilmente con lo stanziamento effettivo che verrà determinato dal Parlamento sulla base del fabbisogno rilevato dal GSE entro metà dicembre.
Scadenza del 6 dicembre 2025 per le integrazioni documentali
Il secondo comma disciplina la fase successiva alla presentazione della comunicazione, prevedendo che per tutte le istanze trasmesse nel periodo compreso tra il 7 novembre 2025 e le ore 18:00 del 27 novembre 2025, il GSE possa richiedere alle imprese di correggere eventuali errori, integrare documenti mancanti o rendere leggibili file non correttamente caricati.
Le imprese interessate sono tenute a rispondere entro il termine indicato dal GSE, che ha carattere perentorio, e comunque non oltre il 6 dicembre 2025. L’inosservanza della richiesta comporta il mancato perfezionamento dell’iter e, di conseguenza, l’impossibilità di accedere al credito d’imposta.
Il decreto chiarisce un aspetto di particolare rilievo: non possono essere oggetto di integrazione gli elementi documentali relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici, richiesta dall’art. 15, comma 1, lettera a), del DM 24 luglio 2024. Tale certificazione rappresenta infatti un requisito imprescindibile per dimostrare l’effettiva riduzione dei consumi ottenibile attraverso gli investimenti programmati.
Divieto di cumulo tra Transizione 5.0 e credito beni strumentali (Transizione 4.0)
Il terzo comma dell’articolo 1 del DL 175/2025 introduce un’interpretazione autentica dell’art. 38, comma 18, del DL 19/2024, chiarendo in modo definitivo la portata del divieto di cumulo tra le agevolazioni del Piano Transizione 5.0 e quelle previste dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 178/2020 (cd. Transizione 4.0).
Obbligo di opzione entro il 27 novembre 2025
Il quarto comma dell’articolo 1 disciplina le situazioni in cui un’impresa abbia già trasmesso domande per entrambe le agevolazioni prima dell’entrata in vigore del decreto. In tali casi, il DL 175/2025 impone un obbligo di scelta: l'impresa deve optare, attraverso apposita procedura telematica, per una sola delle due misure entro il 27 novembre 2025.
Questa disposizione, come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è divenuta necessaria per garantire certezza al processo di valutazione e per consentire al Governo di stimare con precisione i progetti da finanziare, in un contesto in cui molte imprese – anche a causa dell’incertezza delle scorse settimane – avevano prudenzialmente avviato entrambe le procedure.
Facoltà di accedere al credito 4.0 in caso di mancato riconoscimento del 5.0
Il decreto prevede una clausola di salvaguardia: se l'impresa opta per il tax credit Transizione 5.0, ma non ottiene il riconoscimento dell’agevolazione a causa del superamento del limite di spesa, viene comunque preservata la possibilità di accedere al credito d’imposta beni strumentali (Transizione 4.0). Tale facoltà è subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa e può essere esercitata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Rinuncia obbligatoria in caso di comunicazione di completamento dell’investimento
Il decreto contempla inoltre un’ulteriore procedura nei casi in cui l’impresa abbia già trasmesso la comunicazione di completamento dell’investimento per una delle due misure. In questa situazione, qualora l’impresa debba optare per l’altra agevolazione, il GSE ne darà comunicazione ufficiale e l’impresa:
Una volta ricevuta la rinuncia, il GSE procederà a svincolare le risorse erroneamente impegnate su una misura non più applicabile.
L’articolo 2 del Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 interviene sulla disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, modificando in modo mirato il Dlgs. 25 novembre 2024, n. 190. L’obiettivo è accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili e garantire una pianificazione omogenea su tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.
Aree idonee su terraferma
Con l’introduzione del nuovo art. 11-bis, il decreto definisce una serie di aree considerate automaticamente idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, semplificando l’iter autorizzativo. Tra le categorie principali rientrano:
Per gli impianti fotovoltaici a terra collocati in aree agricole valgono limiti più restrittivi, con ammissione solo in specifici casi (ad esempio rifacimenti senza aumento dell’area occupata o progetti PNRR/CER).
Viene inoltre introdotta una definizione normativa specifica di impianto agrivoltaico, finalizzata a garantire la continuità delle attività agricole.
Aree idonee a mare
Il nuovo art. 11-ter disciplina le aree idonee per impianti offshore, individuando come tali:
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica predisporrà un vademecum operativo con i requisiti tecnici e procedurali necessari all’autorizzazione unica.
Monitoraggio nazionale e piattaforma digitale
Il decreto rafforza il sistema di monitoraggio nazionale istituendo un meccanismo periodico coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto del GSE e della società RSE. Il monitoraggio dovrà verificare annualmente il progresso verso gli obiettivi di potenza installata previsti dal PNRR.
Con il nuovo art. 12-bis, viene inoltre potenziata la piattaforma digitale nazionale per le aree idonee, che dovrà:
La piattaforma diventa così uno strumento centrale per supportare le Regioni nella definizione delle aree idonee e per garantire una governance unitaria del processo di sviluppo delle energie rinnovabili.
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