Trasferimento di aree urbanistiche particolareggiate. Registro, ipotecaria e catastale agevolate solo per l'acquirente

Pubblicato il 26 luglio 2012 La Suprema Corte – sentenza n. 13173 del 2012, depositata il 25 luglio 2012 - torna sull'agevolazione fiscale applicabile al trasferimento di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, consistente nell’imposta di registro all'1 per cento e nelle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Torna per confermare il principio di diritto secondo cui tale agevolazione compete unicamente a chi acquista l'area, se l'utilizzazione edificatoria di essa avviene entro cinque anni dal trasferimento, ex articolo 33 della Legge 388 del 2000.

Se, in cinque anni, l'utilizzazione edificatoria si realizza ad opera di un terzo avente causa dell'acquirente che aveva chiesto l'agevolazione, il vantaggio fiscale viene soppresso. Di conseguenza, ricompare la tassazione ordinaria consistente nell’imposta di registro all'8 per cento, nell’imposta ipotecaria al 2 per cento e nell’imposta catastale all'1 per cento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy