Trasformazione degli enti sportivi dilettantistici, disciplina applicabile

Pubblicato il 05 dicembre 2023

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio della Commissione Terzo Settore dedicato agli enti sportivi dilettantistici.

L'approfondimento segue altro recente elaborato dei notai, dedicato - si rammenta - agli adeguamenti statutari degli enti sportivi dilettantistici nella riforma dello sport.

Il nuovo studio n. 23/2023CTS - approvato il 20 novembre 2023 e pubblicato sul portale del Notariato il 5 dicembre 2023 - è focalizzato sulle tematiche della trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e del passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta.

La disamina, in primo luogo, si sofferma sulle figure che possono essere utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, alla luce della recente riforma dello sport.

Tra queste, vi è anche la nuova figura dell'associazione con personalità giuridica ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021, personalità che può essere acquisita in deroga al DPR n. 361/2000 ed anche fuori dai casi previsti dal Codice del terzo settore.

I notai procedono quindi all'individuazione della disciplina applicabile in caso di trasformazione da uno all'altro dei tipi previsti: sono esaminate, in particolare, le varie ipotesi di “passaggio” e la riconducibilità o meno delle stesse all’istituto della trasformazione eterogenea o omogenea.

Associazioni dilettantistiche non riconosciute, trasformazione possibile

Nel dettaglio, sono esaminate:

Lo studio, tra le considerazioni svolte, afferma la legittimità della trasformazione da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società sportiva dilettantistica, di capitali o cooperative.

Questo, nonostante tali associazioni non siano espressamente incluse fra gli enti cui il legislatore consente la trasformazione eterogenea in società di capitali.

Relazione di stima, casi in cui è necessaria

Nelle conclusioni, infine, viene posto l'accento sulla fungibilità dei vari schemi associativi che possono essere indifferentemente utilizzati in relazione all'attività da svolgere.

Caratteristica, questa, dalla quale potrebbe ricavarsi che, nell'ambito dei richiamati schemi, il passaggio da uno all'altro si configuri come un'ipotesi di trasformazione omogenea, nella quale andrebbero rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione.

Tra queste, in primis, la norma che impone la necessità della perizia di stima laddove si passi da un “ente” nel quale non rileva un minimo di capitale ad un altro nel quale, invece, il capitale minimo/patrimonio minimo è richiesto.

La perizia di stima, anzi, sarà necessaria anche in tutti i casi:

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