Trasformazione Snc in Sas. Soci liberati solo se i creditori acconsentono
Pubblicato il 06 marzo 2015
Nel testo della
sentenza n. 4498 del 5 marzo 2015, la Corte di cassazione ha precisato come, nelle ipotesi di
trasformazione di una
società in nome collettivo nella forma di
società in accomandita semplice, la
liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei
confronti dei creditori si abbia solo a seguito del loro
consenso espresso alla trasformazione medesima.
E detto
consenso – ha continuato la Suprema corte - può considerarsi
presunto solamente qualora la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata ai creditori, e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Per la Corte, in ogni caso, la liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata.
Delle obbligazioni sorte dopo la trasformazione risponde solo la società
Così, nel caso di
mancato consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione della società di persone, il
socio illimitatamente responsabile della prima
non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; per contro,
dopo che la
trasformazione ha avuto luogo,
solo la società risponde delle nuove obbligazioni sociali: non è infatti prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali.
Conseguentemente,
decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese,
non può più essere dichiarato il fallimento del socio che era illimitatamente responsabile.