Il conducente dell'autovettura è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e l'eventuale danno conseguente al mancato utilizzo delle medesime è imputabile sia a lui che al trasportato.
E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 2531 del 30 gennaio 2019, con la quale è stata annullata, con rinvio, una decisione di merito pronunciata con riferimento ad una lite attivata da una donna, terza trasportata, per i danni dalla stessa subiti a seguito di un incidente stradale.
Nella sentenza impugnata, l'organo giudicante aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, invece di limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio da riconoscere alla passeggera.
Gli Ermellini hanno così evidenziato come il comportamento colpevole del danneggiato non possa in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno; detto comportamento non può nemmeno valere come un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Al più – si legge nella decisione - può essere riconosciuto un concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.
Difatti “la circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno”.
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