Trattamento dati assoggettato alle disposizioni del codice

Pubblicato il 29 gennaio 2009

Anche le forze di polizia incaricate di accertare e sanzionare le violazioni al codice della strada, nel trattamento dei dati connesso alle rilevazioni, sono tenuti a rispettare le disposizioni del codice della privacy. Così, in base all'articolo 11 del citato decreto legislativo 196/2003, che dichiara inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati, una disapplicazione del codice potrebbe determinare l'annullamento del verbale di contestazione. Non ci sono ancora sentenze di tale tenore ma un'applicazione puntuale dell'art. 11 potrebbe portare ad un'interpretazione dirompente, perfettamente compatibile con il tenore letterale della disposizione. Nel dettaglio, deve essere rispettato l'obbligo di informativa ex art. 13 del codice privacy; inoltre, l'ente di cui fa parte l'organo accertatore deve aver approvato un apposito regolamento per il trattamento dei dati sensibili mentre gli agenti verbalizzanti devono essere stati nominati incaricati del trattamento; per i trattamenti particolarmente delicati, poi, come la videosorveglianza, è opportuna una nomina specifica, una verifica preliminare, un atto di documentazione delle scelte, una notificazione al garante (se richiesta), delle nomine di responsabili e incaricati, delle misure di sicurezza. In generale, per tutti i trattamenti degli organi accertatori è richiesto l'adeguamento alle misure di sicurezza. Nella redazione del documento programmatico sulla sicurezza, poi, occorre dare conto della precauzioni adottate nell'uso di elaboratori e di archivi cartacei.

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