Trattenere la caparra fa rinunciare al giudizio

Pubblicato il 13 marzo 2009

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 553 del 2009, hanno chiarito che, l'art. 1385 c.c., in caso di inadempimento contrattuale, pone un'alternativa precisa: la parte non inadempiente, cioè, può decidere se recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta ( o esigere dall'altra il doppio di quanto versato) oppure chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Tali rimedi, precisa la Corte, sono alternativi ed infungibili e si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, di modo che la scelta dell'uno preclude il ricorso all'altro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus psicologo, domande entro il 14 novembre

22/10/2025

CCNL Scuole materne private - Verbali del 24/6/2025 e 20/7/2025

22/10/2025

Guida prima casa 2025: novità su preliminare, proroga dei termini e bonus under 36

22/10/2025

Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi Indici di Gravità Medi

22/10/2025

Legge annuale PMI: part-time agevolato tra costi e benefici

22/10/2025

Contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario, analisi dei commercialisti

22/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy