Nell’ambito del procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione “senza che sia necessaria la richiesta dell'interessato di essere sentito”.
E’ da ritenere, quindi, eccezione rilevante e fondata quella sollevata dal difensore del trattenuto il quale alleghi la violazione del diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in ragione di trattamenti di semplice profilassi, come nel caso di “antiscabbia”, che non costituiscono pericolo per la salute pubblica.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 26803 del 13 novembre 2017.
Nel caso specificamente esaminato, è stato cassato, senza rinvio, un decreto di convalida del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione di un cittadino nigeriano e riconosciuto il difetto dei termini di legge per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.
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