Travet. E avvocato

Pubblicato il 23 ottobre 2008
L’ordinanza n. 315/2008 (giudice del lavoro di Napoli) ritiene confligga con la Carta costituzionale il divieto a tutti i dipendenti pubblici di esercitare la professione di avvocato. Non è legittimo l’aver stabilito, con legge n. 339/2003, che il regime di incompatibilità con la professione operi universalmente sui dipendenti pubblici, anche cioè verso coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge citata, già erano iscritti negli albi professionali degli avvocati.
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