Tre step alla fine del divieto di licenziamento

Pubblicato il 08 luglio 2021

Con l’ultimo emanato Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, si completa il quadro relativo al divieto di licenziamento durante il periodo emergenziale.

Come noto, le fattispecie oggetto del blocco sono quelle riferibili ai licenziamenti collettivi ed ai licenziamenti individuali sorretti da giustificato motivo oggettivo. La scelta del Governo, per evitare impugnazioni di legittimità costituzionale, deve riconoscere, quale contropartita, settimane di integrazione salariale senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Attualmente, sono tre le disposizioni che fissano, per il medesimo arco temporale di vigenza degli ammortizzatori sociali emergenziali, le date per lo sblocco dei licenziamenti: 30 giugno per le imprese che ricorrono ai trattamenti ordinari di cassa integrazione di cui al D.L. n. 41/2021; 31 ottobre per i datori di lavoro che accedono all’assegno ordinario o alla cassa integrazione in deroga; 31 ottobre per le imprese dell’industria tessili e simili; 31 dicembre per le imprese che accedono ai trattamenti ordinari e straordinari di cui al D.L. n. 73/2021.

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