Tremonti-quater a sostegno della realizzazione di campionari tessili

Pubblicato il 30 aprile 2010

Il decreto legge n. 40/2010 (cosiddetto decreto incentivi), nel delineare un quadro di interventi a sostegno della ripresa economica, ha previsto esplicitamente un’agevolazione per le imprese che operano nel settore tessile e della moda.

L’agevolazione, introdotta dall'articolo 4, commi da 2 a 4, del citato provvedimento, è stata da molti ribattezzata come Tremonti-quater per le analogie che presenta con la precedente misura di detassazione Tremonti–ter sempre per il settore tessile, e permette alle imprese di detassare il reddito a fronte dell’effettuazione di investimenti in ricerca e sviluppo precompetitivo nella realizzazione di campionari.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 del 29 aprile 2010, chiarisce l’ambito di applicazione del bonus, i soggetti interessati, i limiti per la fruizione dell’agevolazione, le modalità procedurali da applicare e il cumulo con le altre agevolazioni.

Secondo le precisazioni dell’Agenzia, il bonus spetta a tutte le imprese di qualunque forma e dimensione, le cui attività sono classificabili nella divisione 13 e 14 della Tabella Ateco 2007. L’agevolazione consiste in una detassazione del reddito d’impresa di importo pari al valore degli investimenti realizzati in R&S, finalizzati alla realizzazione di campionari, fatti nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

La detassazione è consentita anche ai soggetti che svolgono in maniera non prevalente le attività tessili e dell’abbigliamento e anche nel caso in cui l’azienda chiuda l’esercizio in perdita. Anche la forma giuridica dell’azienda non rileva ai fini dell’agevolazione ed essa potrà essere goduta anche da quei soggetti che iniziano l’attività nel periodo agevolato.

Il decreto incentivi prevede, inoltre, espressamente che l’agevolazione è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento n. 1998/2006 della Commissione, cosiddetto “de minimis”, fino all'eventuale autorizzazione della Commissione europea. In applicazione dell’articolo 1 del suddetto Regolamento sono escluse dalla fruizione dell'agevolazione le imprese definite "in difficoltà", ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

I costi da considerare ai fini della detassazione sono quelli indicati nel decreto ministeriale n. 76/2008. Cioè, espressamente, i costi del personale, i costi per gli strumenti e le attrezzature di laboratori, i fabbricati e terreni usati esclusivamente per i centri di ricerca, i costi connessi alle competenze tecniche ai brevetti acquistati, i servizi di consulenza e le spese generali forfettarie nella misura del 10%.

L’agevolazione non potrà essere fruita in modalità automatica, ma entro l'importo massimo comunicato dall'Agenzia delle Entrate, al fine di assicurare il rispetto dello stanziamento previsto dalla norma. Inoltre, l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’Irpef e dell’Ires e non opera ai fini dell’Irap. Ciò vuol dire che l’incentivo non riduce la base imponibile Irap, ma è cumulabile con la deduzione dal tributo regionale del costo del personale impiegato in attività di R&S.

L’effettivo risparmio d’imposta non può superare – come già detto – il tetto massimo dei 200mila euro nel triennio di riferimento, previsto dal regime cosiddetto "de minimis", e, allo stesso tempo, non può essere superiore all'importo massimo comunicato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della comunicazione.

Infatti, per poter godere del beneficio fiscale è necessario comunicare all’Agenzia, attraverso il modello CRT, i dati degli investimenti realizzati in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica alle Entrate, dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, o direttamente dalle imprese beneficiarie oppure tramite i soggetti abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf). Se il cumulo delle domande pervenute supera lo stanziamento messo a disposizione dal Decreto incentivi, si procederà con il riparto proporzionale.

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