Tremonti-ter anche agli accessori

Pubblicato il 18 settembre 2010

Un recente documento di prassi agenziale, la risoluzione n. 91 del 17 settembre 2010, afferma che il beneficio fiscale consistente nella detassazione degli investimenti in macchinari – conosciuto come “Tremonti-ter” (articolo 5, Decreto legge n. 78/2009) - debba estendersi ai componenti accessori indispensabili al funzionamento dei beni agevolabili, anche quando non rientranti nella divisione 28 della Tabella Ateco, se sono oggetto dello stesso investimento complessivo.

Il vantaggio, lo si ricorda, consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa l’importo del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, purché compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ed effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del citato decreto – e fino al 30 giugno 2010.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy