Tremonti-ter anche agli accessori

Pubblicato il 18 settembre 2010

Un recente documento di prassi agenziale, la risoluzione n. 91 del 17 settembre 2010, afferma che il beneficio fiscale consistente nella detassazione degli investimenti in macchinari – conosciuto come “Tremonti-ter” (articolo 5, Decreto legge n. 78/2009) - debba estendersi ai componenti accessori indispensabili al funzionamento dei beni agevolabili, anche quando non rientranti nella divisione 28 della Tabella Ateco, se sono oggetto dello stesso investimento complessivo.

Il vantaggio, lo si ricorda, consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa l’importo del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, purché compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ed effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 – data di entrata in vigore del citato decreto – e fino al 30 giugno 2010.

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