Truffa nella vendita di strumenti finanziari. Il delitto si consuma al momento del default

Pubblicato il 10 dicembre 2013 Il delitto di truffa che abbia ad oggetto la vendita di titoli obbligazionari si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui il suddetto soggetto perde definitivamente il bene acquistato e cioè nel momento in cui è dichiarato il default del soggetto emittente.

E' quanto affermato dalla Suprema corte di legittimità nel testo della decisione n. 49446 del 9 dicembre 2013 con riferimento ad un giudizio per truffa aggravata nella vendita di strumenti finanziari, nella specie dei Bond Cirio.

Nel testo della sentenza la Cassazione ha, altresì, puntualizzato che nel caso in cui la Corte di appello ritenga erroneamente che la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di proscioglimento ex articolo 530/2 del Codice di procedura penale pronunciata nel giudizio di primo grado e, di conseguenza, ometta di decidere sull'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, la sentenza della Corte, ove impugnata dalla parte civile sotto il solo profilo della violazione di legge per erronea applicazione della normativa sulla prescrizione, va annullata con rinvio davanti allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 del codice di procedura penale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy