Trust abusivo? Da escludere se il giudice non motiva sul fine rivendicato

Pubblicato il 26 luglio 2017

La Corte di cassazione ha annullato una sentenza di condanna, confermata in entrambi i gradi di merito, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La fattispecie penalmente rilevante era stata asseritamente realizzata attraverso la costituzione fraudolenta di un trust di cui l’imputato era il disponente e la moglie la trustee.

Secondo l’accusa, questo strumento era stato utilizzato per conferirvi tutti i beni di proprietà e per rendere del tutto inefficace nei propri confronti ogni procedura di riscossione coattiva.

L’imputato si era rivolto alla Suprema corte lamentando l’infondatezza della conclusione dei giudici di merito secondo cui, nella specie, l’istituto del trust era stato abusato.

Mancata valutazione di una circostanza decisiva

Lo stesso si doleva, in particolare, che fosse stata svilita e non correttamente valorizzata la circostanza dello stesso dedotta secondo la quale la costituzione del trust era legata al fatto che sia lui sia la trustee avevano avuto dei figli nati fuori dal matrimonio e fosse loro intenzione che anche questi ultimi potessero beneficiare del ricavato della vendita di un immobile e consentire, ossia, una sostanziale parificazione di trattamento tra tutti i figli, evitando l’interferenza di diversi regimi successori e familiari che avrebbe potuto creare una conflittualità o uno stato di incertezza.

Detta circostanza - aveva evidenziato il ricorrente - era stata, per contro, tenuta in debita considerazione dai giudici del procedimento incidentale sull’applicazione delle misure personali e patrimoniali, tanto che era stata esclusa, nei suoi confronti, l’applicazione del sequestro preventivo.

Per contro, la Corte d’appello era pervenuta alla considerazione della natura fraudolenta del trust per l’asserita presenza di dati oggettivi ritenuti sufficienti per connotare il carattere fraudolento dell’operazione.

La decisione di legittimità

Secondo i giudici di legittimità - sentenza n. 36801 del 25 luglio 2017 – la Corte di merito aveva sì valorizzato alcuni elementi di indubbio spessore indiziario, ma aveva anche inserito, nella motivazione, alcuni aspetti che non potevano essere spesi ai fini della prova della sottrazione fraudolenta.

Questi ultimi, infatti, risultavano contrari al giudicato di assoluzione che, nel frattempo, era intervenuto nei confronti della moglie del ricorrente, illogicamente definita “prestanome dell’imputato”, senza una spiegazione se il trust potesse, come invece ritenuto nel procedimento di prevenzione, essere volto per perseguire la finalità rivendicata di parificare i diritti successori dei figli.

Con riferimento a questo aspetto, ritenuto dalla Cassazione decisivo, il motivo del ricorso dell’imputato è stato giudicato fondato.

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