Trust estero con beneficiari italiani: giurisdizione in Italia

Pubblicato il 19 marzo 2019

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno risconosciuto la giurisdizione del giudice italiano in una causa promossa davanti al Tribunale di Milano ai fini della declaratoria di nullità di un trust autodichiarato che era stato costituito all’estero (Isole Cayman), con trustee originario e successivo entrambi stranieri (il secondo, in particolare, elvetico) ma con beneficiari italiani.

Regolamento di giurisdizione sottoposto alle Sezioni Unite

Il Massimo Collegio di legittimità, con ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019, ha riconosciuto come la complessa fattispecie in esame coinvolgesse più soggetti, parti dell’unitario complesso rapporto di trust, le cui posizioni giuridiche soggettive erano indissolubilmente avvinte e condizionate dalla contestazione della validità genetica della costituzione del rapporto medesimo.

Gli Ermellini, ossia, hanno evidenziato che, nella specie, in caso di accoglimento della domanda di nullità in radice del trust, tutte le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, compresa quella della beneficiaria, sarebbero state travolte.

Da qui la declaratoria di alcuni principi di diritto.

Ok a domanda di nullità davanti al giudice italiano

In primo luogo, la Suprema corte ha affermato che, nel caso, come quello in esame, di trust costituito in uno Stato estero, ove non trovino applicazione né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i regolamenti 44/01 e 1215/12, né le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 ottobre 2007, da una cittadina italiana con individuazione del trustee in una società con domicilio in quello Stato e dei beneficiari con domicilio in Italia, “la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato”.

Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Lugano del 2007, inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all'estero e persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia, in quanto non può definirsi artificiosa, “né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione”, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust.

Oltre a trattarsi di un titolo unitario, sussiste, infatti, un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

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