Trust non blocca misura interdittiva

Pubblicato il 18 marzo 2016

L'accantonamento di una somma per il risarcimento del presunto danno, da parte di una società indagata per corruzione e turbativa d'asta, non è sufficiente a far decadere la misura interdittiva ex D.Lgs 231/2001 che vieta alla predetta società di contrattare con la pubblica amministrazione.

E ciò nemmeno se la somma accantonata assume la forma della riserva legale certificata dal collegio sindacale, a cui si va ad aggiungere la costituzione di un trust ad hoc.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica e censurando l'impugnato provvedimento del Tribunale, laddove, avallando un meccanismo che consentiva all'ente di posticipare il risarcimento del danno all'esito del giudizio penale, contravveniva alla ratio ed alla finalità preventiva dell'art. 17 lett. a) D.Lgs 231/2001.

La Corte ribadisce in proposito che il sistema punitivo della responsabilità da reato degli enti, assume, pena l'inefficacia, un carattere prettamente preventivo, volto cioè a configurare sanzioni e misure cautelari per prevenire la commissione dei reati attraverso la struttura regolativa dell'organizzazione, capace di controllare se stessa. Ne consegue che le disposizioni volte a regolarizzare l'organizzazione dell'ente, tali da impedire la reiterazione dei reati, devono essere interpretate con il massimo rigore per poter perseguire la massima efficacia.

Il che si traduce nella diretta consegna alle persone danneggiate – nella specie, agli enti locali danneggiati dall'attività di corruzione -. delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto, con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato, senza la necessità di un'ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente risarcente.

Per revoca misura interdittiva, eliminazione danno in collaborazione con danneggiato

In altre parole – precisa la Suprema Corte - l'art. 17 lett. a) D.Lgs 231/2001 richiede, per non dar luogo o revocare le misure interdittive, non solo che si sia risarcito integralmente il danno, ma che si siano anche eliminate le conseguenze pericolose o dannose del reato e comunque, l'essersi efficacemente adoperati in tal senso. Il che presuppone giocoforza una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali ma in virtù di una collaborazione o comunque un contatto tra le parti contrapposte.

E nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 11209 del 17 marzo 2016  – non può certo ritenersi condotta "comunicativa" o meglio idonea ad assolvere l'onere di collaborazione con il danneggiati, la spedizione di una missiva in cui si dava atto dell'avvenuta costituzione dei trust, senza che a ciò fosse conseguita una seria interlocuzione con i danneggiati sulla determinazione del danno.  

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