Tumulti durante la finale Juventus-Real Madrid. Carcere per l’indagato

Pubblicato il 14 dicembre 2018

La Corte di cassazione ha confermato la misura della custodia in carcere nei confronti dell’uomo, indagato per i reati di rapina pluriaggravata e morte conseguente ad altro reato, in occasione dei fatti avvenuti, a Torino, in Piazza San Carlo, nella serata del 3 giugno 2017, durante la trasmissione, su maxi schermo, della partita di calcio di finale Juventus - Real Madrid.

Nel corso della serata, si erano verificati improvvisi e violentissimi spostamenti di folla e molti dei presenti avevano riferito di aver avvertito dei bruciori in gola e di aver avuto delle sensazioni riconducibili all'utilizzo di bombolette al peperoncino.

Immaginando che fosse in corso un attentato terroristico, numerosi spettatori, nello scappare, erano caduti per terra ed avevano riportato delle lesioni a seguito di schiacciamento; una donna, in detto contesto, aveva riportato lesioni mortali.

Nella ricostruzione degli accadimenti di piazza San Carlo, era stato accertato che il tumulto aveva avuto origine proprio dal punto in cui era stato localizzato l'odierno indagato che, in compagnia di altri complici, aveva compiuto poco prima, per sua stessa ammissione, rapine e furti ai danni dei partecipanti e all’interno di un vicino esercizio commerciale.

L’uomo aveva avanzato ricorso contro la misura cautelare in carcere, lamentando una manifesta illogicità nella motivazione.

Motivazione sul nesso causale congrua, esente da censura

La Suprema corte, con sentenza n. 55881 del 12 dicembre 2018, ha confermato la prospettazione accusatoria formulata dai giudici di merito, secondo i quali, nell'odierna fattispecie, il decesso della vittima si era verificato quale conseguenza della commissione di delitti di rapina aggravata, pacificamente commessi dall'odierno ricorrente, in concorso con gli altri coindagati.

In tale ottica, era sufficiente richiamare l'ampia confessione, resa dal soggetto, circa l'espletamento, quella sera, di rapine, ai danni dei partecipanti, aventi ad oggetto monili vari, portate a termine tramite l'uso di bombolette spray.

Orbene, il punto centrale della controversia era rappresentato dall'accertamento della sussistenza del nesso causale tra l'azione delittuosa originaria e l'evento morte occorso successivamente a seguito dello spostamento della folla e del panico creatosi tra gli spettatori presenti nella piazza.

E al riguardo – ha precisato la Suprema corte - il provvedimento impugnato dall’indagato era corredato da una motivazione adeguata, che costituiva un valido supporto rispetto alla tesi accusatoria, e, pertanto, esente da ogni censura.

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