Turbata libertà degli incanti a carico del proprietario di più aziende partecipanti alla stessa gara

Pubblicato il 27 aprile 2011 La Cassazione, Sesta sezione penale, con sentenza n. 16333 depositata lo scorso 26 aprile 2011, ha annullato la decisione con cui la Corte d'appello di Bari aveva assolto dall'accusa di turbata libertà degli incanti un imprenditore proprietario di diverse aziende del luogo che si erano presentate simultaneamente e con offerte concordate ad una stessa gara di appalto pubblico.

In particolare – spiega la Corte - l'articolo 353 del Codice penale, nel prevedere anche la condotta della collusione, “incrimina tutti gli accordi preventivi tra partecipanti aventi a oggetto gli specifici contenuti delle rispettive offerte, volti ad alterare la regola indefettibile della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma, regola che, posta innanzitutto a garanzia della pubblica amministrazione quale metodo che assicura il carretto ed efficace perseguimento del giusto prezzo, secondo i parametri dello specifico bando, è indisponibile per i singoli partecipanti”. Così, la conoscibilità del collegamento tra partecipanti alla gara, formale o sostanziale, “non si traduce nella liceità penale degli accordi preventivi intercorsi sui contenuti delle singole offerte presentate dai collegati, volti a influire sull'esito della gara”.
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