Tutela orfani di crimini domestici

Pubblicato il 03 marzo 2017

Ok dalla Camera alla proposta di legge

La Camera dei deputati, nella seduta del 1° marzo 2017, ha approvato una proposta di legge volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.

Il testo interviene prevedendo tutele, processuali ed economiche, ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio che sia stato commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Introdotte anche modifiche al Codice penale, con riferimento all'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'articolo 577 del Codice penale, per il quale viene previsto un incremento della pena e l’estensione del campo d'applicazione della norma.

Viene stabilito, così, l’ergastolo se la vittima sia il coniuge, anche legalmente separato, la parte dell'unione civile, la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. La reclusione resta, invece, da 24 a 30 anni in caso di omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Misure processuali ed economiche

Tra le altre misure, viene consentito che i figli delle vittime dei crimini domestici possano accedere al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

Inoltre, con riferimento al diritto al risarcimento del danno, viene modificato l'articolo 316 del Codice di procedura penale, sul sequestro conservativo, stabilendo l'obbligo per il pubblico ministero di verificare la presenza di figli e di richiedere il citato sequestro dei beni dell'indagato, in ogni stato e grado del processo.

Per anticipare, poi, la liquidazione del danno patito, si prevede che, per questi delitti ed in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice, in sede di condanna ed a prescindere dal carattere definitivo della stessa, debba assegnare loro, a titolo di provvisionale, una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, liquidato poi in sede civile.

Introdotta, infine, la sospensione della chiamata all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, in questione.

Sarà il giudice penale, in sede di condanna ovvero in sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'apposita azione civile.

Sospeso, già dalla fase delle indagini preliminari, il diritto alla pensione di reversibilità, salvo il diritto a percepire gli arretrati in caso di archiviazione o di proscioglimento.

Il testo della proposta dovrà ora essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

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