Tutela penale del marchio anticipata al momento della domanda di registrazione

Pubblicato il 03 febbraio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 4217 del 2 febbraio 2010, è intervenuta in materia di tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali accogliendo, con rinvio, il ricorso presentato dalla Procura di Novara avverso il provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Novara aveva annullato il sequestro di “Cubi di Rubik” non originali e rigettato le accuse di contraffazione sollevate nei confronti di un'azienda italiana imitatrice.

I giudici del riesame avevano ritenuto che, poiché il marchio comunitario a cui faceva riferimento il provvedimento cautelare era stato erroneamente registrato, era impossibile addossare all'indagata l'attribuzione dei fatti contestati. Per contro, la Suprema corte - rafforzando con detta pronuncia la tutela del marchio comunitario - ha precisato che la tutela sui marchi deve essere anticipata “al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione”.
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