Tutela piena al lavoratore invalido

Pubblicato il 23 novembre 2009

Ultima istanza a sostegno di un invalido licenziato per via che il posto, compatibile con la menomazione, è occupato. La Cassazione (sentenza 24091/2009) riammette al lavoro l’invalido che ha chiesto di cambiare mansioni, col parere favorevole del collegio medico, sostenendo l’incompatibilità con lo stato fisico di quelle già assegnategli, invece licenziato dall’imprenditore che ha sostenuto di non poterlo adibire altrove.

L’assunzione obbligatoria dell’invalido – regge su questo la pronuncia dei supremi giudici – comporta per il datore non già il peso della riorganizzazione dei mezzi di produzione per permettere l’assunzione o la prosecuzione dell’attività del soggetto avviato obbligatoriamente, ma, più leggermente, che debba reperire in azienda incarichi compatibili e, se necessario, redistribuire gli incarichi assegnati ai lavoratori già in servizio. Il ricorso al licenziamento è ammesso solo quando questa concreta eventualità si riveli impossibile a realizzarsi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Quando è possibile creare due Gruppi IVA in Italia

20/08/2025

Assegno di Inclusione: istruzioni ministeriali per le domande di rinnovo

20/08/2025

Recupero degli aiuti COVID e giudice competente a decidere

20/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy