Tutela Servitù per scarico fumi

Pubblicato il 02 novembre 2016

La Corte di cassazione ha confermato il provvedimento possessorio con cui i giudici di merito avevano ripristinato il passaggio costituito nella parte muraria di un immobile condominiale, attraverso il quale un condomino scaricava i propri fumi nella colonna di scarico fumario del vicino.

Il provvedimento era stato chiesto dal primo in quanto il vicino gli aveva ostruito il passaggio con una gettata cementizia.

La Suprema corte ha ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui il passaggio praticato all’interno della parete era rimasto inutilizzato per qualche tempo.

Per i giudici di legittimità, infatti, si trattava senza dubbio del possesso di una situazione di fatto assimilabile al diritto di servitù continua per lo scarico dei fumi.

In detto contesto – si legge nel testo della sentenza n. 22016 del 31 ottobre 2016 – al condomino che aveva agito in via possessoria spettava solo la dimostrazione della clandestinità dell’atto violatore del possesso e della data della scoperta di esso da parte sua.

Per contro, restava a carico del convenuto la prova del fatto estintivo, vale a dire dell’eventuale intempestività dell’azione per decorso del termine indicato rispetto al termine di conoscenza o conoscibilità dello spoglio.

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