Udienza prefallimentare Notifiche via PEC

Pubblicato il 25 luglio 2016

RAC Prova di avvenuta consegna 

In tema di notifiche telematiche nell'ambito dei procedimenti civili, compresi – come nella specie- quelli c.d. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce elemento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, respingendo il ricorso del titolare di una ditta individuale avverso la pronuncia che ne aveva dichiarato il fallimento.

In particolare, il ricorrente lamentava di non aver avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento e della fissazione dell’udienza prefallimentare, evidenziando in proposito come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata, fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali: quella individuale dichiarata fallita ed altra s.r.l. di cui risultava amministratore. A corredo di ciò, produceva documentazione atta a dimostrare la mancata ricezione dell’e – mail nel giorno indicato nella ricevuta di avvenuta consegna.

Nel respingere le censure, la Suprema Corte ha rilevato come nella specie la notifica telematica, senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale, si sia conclusa nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria, con emissione automatica di una ricevuta (RAC) sottoscritta digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario).

RAC Prova contraria senza querela di falso

La Corte d’appello ha dunque erroneamente ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.

Deve invece applicarsi – concludono gli ermellini con sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 – il principio secondo cui, nelle notifiche telematiche a mezzo PEC, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ex art. 15 Legge fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica del destinatario, costituisce prova di avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pur suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza tuttavia necessità di proporre querela di falso.

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