Ulteriori istruzioni su ASpI e mini ASpI in unica soluzione

Pubblicato il 20 marzo 2015 La circolare INPS n. 62 del 19 marzo 2015 è tornata sulla questione relativa alla liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

L’istituto ha chiarito che l’erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale ma assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.

Alla luce di un approfondimento condotto sulla natura giuridica e sulle finalità, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS conclude che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.

In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI, se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.

Sottolinea l’INPS che, essendo la titolarità dell’indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell’anticipazione, ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, c. 17 della Legge n. 92/2012 o per aver comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata.

Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della Legge n. 92/2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo.
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