Un decreto di fine giugno offre all'impresa un nuovo credito d'imposta. Purché assuma personale altamente qualificato

Pubblicato il 12 luglio 2012

Tra i provvedimenti ospitati in “Gazzetta Ufficiale” in questo periodo, il Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Supplemento Ordinario n. 129, alla G.U. n. 147/2012), in vigore dal 26 giugno, contiene la novità della fruibilità di un credito di imposta a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

Ne è interessata ogni impresa, a prescindere dalla sua forma giuridica, dalle sue dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera o dal regime contabile che adotta.

I lavoratori altamente qualificati da assumere sono, in concreto, coloro che posseggono:

 

- dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera, se riconosciuta equipollente dalla legislazione vigente

 

ovvero

 

- laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche con impiego in attività di ricerca e sviluppo).

 

 

Il credito d’imposta è concesso per il personale impiegato in:

L’impresa che assuma a tempo indeterminato personale con i requisiti ora indicati, si vede appunto riconoscere un credito d’imposta nella misura del 35% delle spese calcolate sul costo aziendale sostenuto, nel limite massimo di 200.000 euro annui.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini Irap.

Esso dovrà essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta di sua maturazione e utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Decreto legislativo n. 241 del 1997

 

 

Articolo 17. Oggetto

 

1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

 

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

 

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

 

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

 

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

 

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

 

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.

 

 

Il diritto a fruire del beneficio fiscale decade:

v  se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;

v  se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni ovvero 2 anni nel caso di piccole e medie imprese;

v  se al datore di lavoro sono accertate: violazioni non formali (fiscali e/o contributive) per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a euro 5.000; violazioni in materia di sicurezza in ambiente di lavoro; provvedimenti definitivi di condotta antisindacale.

Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal Decreto legge n. 83/2012, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

E’ atteso a fine agosto (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 83/2012) il provvedimento interministeriale (Sviluppo economico ed Economia e finanze) che conterrà le disposizioni applicative e che, in particolare, indicherà le modalità di presentazione dell’istanza che consentirà la fruizione del beneficio.

La documentazione richiesta per la fruizione del credito d’imposta dovrà essere certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale.

Per il 2012, alla misura agevolativa che commentiamo sono destinati 25 milioni di euro.

Dal 2013 in avanti, il Governo Monti ha previsto di destinare ad essa 50 milioni di euro l’anno, con  l’obiettivo di favorire oltre 4mila nuove assunzioni.

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