Un favore a chi ha frodato

Pubblicato il 18 luglio 2008 L’Italia, emanando la legge di condono n. 289/2002, non ha rispettato gli obblighi che le derivano dalla VI direttiva Iva. Con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-132/06, del 17 luglio 2008, “La Commissione giustamente qualifica la misura del condono come una rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria”. La rinuncia, cioè, di uno Stato al suo potere di imposizione, condannata dalla Corte esprimendo un principio di portata generale, ovvero che tale rinuncia vìola due cardini del sistema comunitario: la neutralità fiscale e la parità di trattamento. Nella decisione del massimo organo di giurisprudenza comunitaria ecco quindi adombrarsi un principio generale di condanna del condono fiscale. Sebbene il nostro Paese avesse sostenuto di avere incassato, grazie a questo strumento di definizione dei rapporti d’imposta, somme che altrimenti sarebbero andate perse, tali importi – sostiene la Corte – sono “sproporzionati rispetto all’importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare sulla base del volume d’affari risultante dalle operazioni da lui effettuate, ma non dichiarate”. Anzi, lo squilibrio significativo tra le somme effettivamente dovute e quelle corrisposte dai contribuenti col condono “conduce a una quasi-esenzione fiscale”. Da qui la considerazione finale che le norme sul condono “alterano il principio di neutralità fiscale” (ritenuto il motore dell’Unione europea), perciò ostacolano una “sana concorrenza”.
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