Un giorno di riposo per i donatori di sangue

Pubblicato il 27 febbraio 2006

L’Autore prende in considerazione tre situazioni tipo in cui il lavoratore si può venire a trovare durante lo svolgimento del suo rapporto di lavoro contrattuale.

 

I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad un giorno di riposo a decorrere dal momento di assenza dal lavoro oppure dal momento della donazione come risulta dal certificato medico. Per la stessa giornata di assenza i lavoratori hanno diritto alla normale retribuzione. Le giornate di riposo compensativo per donazione sangue possono formare oggetto di accredito figurativo.

 

La madre lavoratrice è tutelata dal licenziamento da parte del datore di lavoro dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il divieto di licenziamento è previsto anche nel caso di adozione o affidamento e nei casi specifici di bambino nato morto e di decesso del bambino tra i tre mesi e un anno di età. Viceversa, il licenziamento è ammesso nelle seguenti situazioni: per colpa grave della lavoratrice; per cessazione dell’attività aziendale; per scadenza dei termini nei rapporti di lavoro a tempo determinato e in caso di esito negativo del periodo di prova.

 

Per i lavoratori a tempo parziale, va indicato il numero delle settimane utili per la misura della pensione (rapporto tra numero di ore complessivamente retribuite e ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale secondo il contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno), nel caso in cui la contribuzione pensionistica viene versata dall’Inps.    

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