Un quadro preciso sulla responsabilità solidale nei trasporti

Pubblicato il 12 luglio 2012 Non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003 "solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci". E' quanto si legge nella circolare del Ministero del lavoro n. 17, dell'11 luglio 2012, relativamente al contratto di trasporto.

Per una corretta applicazione del regime di responsabilità solidale, che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore alla regolarizzazione retributiva e contributiva entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto a favore del lavoratore dipendente, il Ministero del lavoro delinea, nell'ambito dei trasporti, gli elementi distintivi delle diverse tipologie di contratto di appalto di servizi e di contratto di trasporto, analizzando nello specifico – oltre al contratto di trasporto – l'appalto di servizi di trasporto, il sub-contratto di trasporto o subvezione, il contratto di spedizione, l'appalto di servizi e il contratto di logistica.
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