Una contabilità semplificata non esonera dalla tenuta delle scritture contabili

Pubblicato il 18 luglio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 28923 del 17 luglio 2012, hanno sottolineato come l’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall'articolo 2214 del Codice civile sia per finalità civili sia penali previsti dalla Legge fallimentare, deve essere adempiuto anche da parte dell’azienda che sia stata autorizzata all’utilizzo della metodologia della contabilità semplificata.

Ed infatti - ricorda la Suprema corte - nel testo della stessa previsione di questo regime di contabilità, l'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, vengono comunque fatti salvi “gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.
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