Una semplice alterazione dello stato di salute non costituisce legittimo impedimento

Pubblicato il 07 novembre 2013 La Quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 44845 del 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso depositato da un uomo contro la decisione con cui il giudice di pace lo aveva condannato per lesioni personali.

L'impugnazione del ricorrente era, in particolare, volta a far valere asseriti vizi motivazionali dell'ordinanza assunta nel corso di un'udienza e con la quale l'organo giudicante aveva rigettato l'istanza di rinvio del dibattimento proposta dal suo difensore per legittimo impedimento del medesimo a parteciparvi, dovuto a malattia.

Ed invero, secondo l'imputato la documentazione medica allegata a questa istanza era stata illegittimamente disattesa dal giudice il quale aveva ritenuto che l'impedimento denunciato – una gastrite – fosse insufficiente per giustificare l'assenza.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'imputato, la Suprema corte ha evidenziato come, nella specie, il giudice di pace avesse fatto buon governo delle regole dettate in materia di legittimo impedimento a comparire del difensore.

Ed infatti – ha ricordato la Corte - l'impedimento rilevante “è solo quello in grado di determinare l'assoluta impossibilità a comparire del difensore”. Non è, ossia, sufficiente che questi sia affetto da una qualsiasi alterazione del suo stato di salute perché consegua l'obbligo per il giudice di disporre il differimento dell'udienza, ma è invece necessaria una patologia tale da configurare un effettivo impedimento.
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