Una tantum 150 euro erogata dall'INPS: a quali categorie?

Pubblicato il 17 novembre 2022

Con la mensilità di novembre 2022 i pensionati riceveranno, d’ufficio, l’indennità una tantum di 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter.

Lo ricorda l'INPS con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 con la quale l'Istituto fornisce le istruzioni per la corresponsione dell'indennità una tantum pari a 150 euro:

L'articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ne fissa condizioni e requisiti, tutti riepilogati nella corposa circolare in commento, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta, d’ufficio, con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti che risultino:

ATTENZIONE: I predetti soggetti devono essere residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022 e avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro”.

Non si computano nel reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L'indennità una tantum per i pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e può essere erogata una sola volta.

L’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.

In caso di titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS. In caso di titolarità esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l'indennità è erogata dall'Ente previdenziale incaricato e successivamente rimborsato dall'INPS.

L’INPS provvede all’erogazione delle indennità una tantum in via provvisoria in attesa dell’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle successive verifiche.

Altre indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS

L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata d’ufficio dall’INPS anche a favore dei:

Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS

L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro è erogata a domanda dall’INPS a favore dei:

NOTA BENE: La domanda va presentata all’INPS entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

Lavoratori domestici

Nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di 200 euro (articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022) è erogata d’ufficio dall’INPS l'indennità una tantum di importo pari a 150 euro a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.

Il pagamento è effettuato con le stesse modalità con le quali è stata erogata l’indennità una tantum di 200 euro.

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Infine, l'indennità una tantum pari a 150 euro è corrisposta d'ufficio, attraverso la Carta Rdc, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.

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