Una tantum alle famiglie delle vittime sul lavoro

Pubblicato il 03 febbraio 2009 Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 26 del 2 febbraio è stato pubblicato il decreto 19 novembre 2008 su “Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. Si tratta del Fondo istituito dalla legge 296/2006 (modificata dalla L. 244/07), che eroga una percentuale una tantum a sostegno delle famiglie di lavoratori deceduti sul lavoro. La prestazione una tantum viene erogata anche ai supersiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Dpr 1124/65) e, per quanto riguarda gli infortuni mortali in ambito domestico, il contributo viene erogato a favore degli familiari superstiti degli assicurati di cui alla legge n. 493/99. La somma, a carico del Fondo, non è soggetta a rivalsa ne a tassazione e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore. L’importo del contributo varia a seconda del numero dei familiari superstiti. Si va da un minimo di 1.500 a un massimo di 2.500 euro. La prestazione viene concessa previa istanza, che va presentata entro 40 giorni dalla data del decesso. La somma verrà corrisposta entro 30 giorni dall’accertamento sommario dal quale risulta che la morte è riconducibile ad un infortunio sul lavoro. Nel caso di lavoratori non assicurati, l’istanza andrà presentata all’Inail o all’Ipsema.
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