Unico 2015. Scade la proroga per partite Iva, contribuenti minimi e nuovi forfetari

Pubblicato il 06 luglio 2015

In base a quanto disposto dal Dpcm del 9 giugno 2015, scade oggi – 6 luglio 2015 – il termine per effettuare i pagamenti delle imposte e dei contributi dovuti sulla base delle dichiarazioni 2015 per i contribuenti che sono rientrati nella proroga.

Il Dpcm del 9.6.2015, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno, ha infatti prorogato al 6 luglio 2015 i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico e Irap 2015 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Contribuenti in proroga

In virtù di tale provvedimento, dunque, sono rientrati nella proroga le seguenti categorie di soggetti:

i titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a condizione che abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;

i contribuenti minimi e i nuovi forfetari;

i contribuenti che dichiarano un reddito imputato “per trasparenza” (socio di Srl trasparente ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e anche il socio di società di persone, di associazione professionale, collaboratore d’impresa familiare e coniuge in azienda coniugale che siano comunque assoggetti agli studi di settore e abbiano raggiunto il limite dei ricavi previsti dalla legge;

i soci di Srl non trasparente;

i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del Dl 98/2011.

La condizione per fruire della proroga è che i suddetti contribuenti, oltre ad aver rispettato le condizioni descritte, abbiano anche una posizione Iva attiva nel 2014.

Contribuenti non in proroga

Non hanno beneficiato del differimento al 6 luglio:

le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, comprese quelle che partecipano a società o associazioni non trasparenti, ossia coloro che non sono interessati dagli studi di settore;

i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;

i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri, dato che per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;

gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;

gli enti non commerciali senza attività commerciale e gli enti non profit di cui alla legge 398/91.

i soggetti Ires con termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2015 per effetto della data di approvazione del bilancio o del rendiconto di esercizio oppure per una diversa chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti che non hanno beneficiato della proroga ed hanno saltato l'appuntamento fissato a giugno resta valido il termine del 16 luglio 2015 per pagare il saldo 2014 e il primo acconto del 2015, applicando alle imposte dovute la maggiorazione dello 0,4%. Stessa data vale anche per coloro che hanno saltato l'appuntamento di giugno pensando erroneamente di rientrare nella proroga del 6 luglio.

Versamenti prorogati

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dal modello UNICO (anche in forma unificata) e IRAP 2015, il cui termine di versamento “ordinario” era fissato al 16 giugno 2015.

Quindi, oltre al saldo 2014 e all’acconto 2015 di IRPEF, IRES e IRAP, risultano differiti anche i versamenti relativi ad addizionali IRPEF; il saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; i contributi previdenziali; l'imposta sostitutiva per il regime nuove iniziative e dei minimi; la cedolare secca sugli affitti e le imposte patrimoniali (Ivie e Ivafe)

Per effetto del citato Dpcm, i termini di versamento delle imposte risultano fissati:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy