Unioni e convivenze senza pregiudiziali

Pubblicato il 03 febbraio 2016

Presso l’Aula del Senato è stato avviato l’esame del disegno di legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto.

Questioni costituzionali respinte

Nella seduta del 2 febbraio 2016, in particolare, sono state discusse e respinte le pregiudiziali di costituzionalità e sospensive illustrate nel corso dell’adunanza del 28 gennaio, ed è stata aperta la discussione generale sull’elaborato.

Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dai Gruppi di Area Popolare, Grandi Autonomie e Libertà, Forza Italia, Conservatori e Riformisti e Lega Nord, per asserito contrasto del testo con gli articoli 29, 81 e 72 della Costituzione.

Testo su unioni civili e convivenze di fatto

Il disegno di legge attualmente in discussione risulta suddiviso in due capi, il primo dei quali introduce l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso mentre l’altro contiene la disciplina delle convivenze di fatto.

Unione civile come formazione sociale

Le unioni civili tra persone dello stesso, indicate come specifiche formazioni sociali, vengono disciplinate quanto alle modalità di costituzione e ai relativi impedimenti nonché nella fase dell’eventuale scioglimento.

Nel testo, vengono definiti anche i diritti e i doveri che derivano dall’unione con previsione dell’estensione alle parti delle disposizioni in materia di diritti successori dei coniugi. Consentita anche l’adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale di una delle due parti.

Convivenze di fatto, diritti e doveri

Nella seconda parte del disegno di legge, viene definita la convivenza di fatto nonché fissati i diritti e doveri che ne scaturiscono:

In detto contesto, i diritti del convivente superstite vengono parificati a quelli del coniuge superstite.

Prevista anche la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza, da redigere in forma scritta, a pena di nullità.

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