Usi civici. Consulta: le terre di proprietà privata sono alienabili

Pubblicato il 15 giugno 2023

Con sentenza n. 119 del 15 giugno 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 168/2017, nella parte in cui, riferendosi ai beni collettivi indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

La Consulta si è così pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Tribunale di Viterbo, sezione civile, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare.

La norma in esame era stata censurata per possibile contrasto con l’art. 3, sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, e dell'art. 42 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, essa assoggetterebbe irragionevolmente al medesimo regime di inalienabilità sia i beni che costituiscono demanio civico, sia i beni di proprietà privata su cui insistono usi civici non ancora liquidati.

Irragionevole compressione della proprietà privata

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la predetta questione.

Nella fase che precede la liquidazione degli usi civici - si legge nel testo della decisione - le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, in quanto essi stessi assicurano, grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio.

Ebbene - sottolinea la Corte - "simile istanza non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati".

Difatti, la proprietà privata circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in questo modo la destinazione paesistico-ambientale, di tal ché chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici.

L’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta, dunque, alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale.

Quella prevista dal Legislatore del 2017, in definitiva, costituisce un'illegittima compressione della proprietà privata.

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