Usi civici: norma Regione Lazio incostituzionale

Pubblicato il 02 giugno 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione regionale del Lazio che prevede la possibilità di alienare e sanare, sotto il profilo urbanistico, le occupazioni di terreni gravati da uso civico e le costruzioni su di essi realizzate a condizione di particolare favore.

La norma censurata di illegittimità costituzionale è contenuta nell’articolo 8 della Legge della Regione Lazio n. 1/1986 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche.

E’ stato il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana a sollevare la relativa questione, in riferimento agli articoli 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 della Costituzione.

Ordinamento civile come limite alla legislazione regionale

Con la sentenza n. 113 del 31 maggio 2018, la Consulta ha, in primo luogo, ritenuto fondata la suddetta questione in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Carta costituzionale.

E’ stato, in particolare, osservato come l’ordinamento civile si ponga quale limite alla legislazione regionale, “in quanto fondato sull’esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l’uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati”.

Così, per i giudici costituzionali, essendo innegabile che l’individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene al suddetto ordinamento, deve concludersi che “la disposizione censurata, nel disporre la descritta alienabilità, introduce una limitazione ai diritti condominiali degli utenti non prevista dalla normativa statale in materia, assegnando alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con l’università agraria un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello specifico previsto dalle norme civilistiche e processuali altrimenti applicabile”.

Conservazione ambientale e paesaggistica di competenza dello Stato

E altresì fondata, è stata considerata anche la questione sollevata in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’articolo 142 del Decreto legislativo n. 42/2004: la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, infatti, alla cura esclusiva dello Stato.

Ne consegue, con riguardo alla fattispecie in esame, che né il Comune (rilasciando il permesso in sanatoria), né l’Università agraria (alienando l’immobile) possono disporre in difformità dei principi del diritto condominiale “consustanziale alla tutela ambientale stessa”.

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