Utili liberi nelle società semplici

Pubblicato il 17 luglio 2008 La società semplice non rientra nella disciplina del reddito d’impresa, perciò la cessione di beni immobili facenti parte del patrimonio immobiliare della stessa non produce plusvalenza, a meno che non si rientri nelle fattispecie di tassazione previste dall’articolo 67 del Tuir e cioè quando il bene è posseduto da meno di cinque anni, oppure si tratta di area edificabile. Il problema che si pone, a tal proposito, è quello di valutare se, in caso di liquidazione, le somme liquidate ai soci o i beni che vengono loro assegnati assumano rilevanza fiscale in materia di imposte dirette. Cioè se generano reddito imponibile. La soluzione alla questione trova risposta nel fatto che il reddito di partecipazione deve essere imputato ai soci per trasparenza: la cessione dell’immobile prima che siano trascorsi i cinque anni, oppure la vendita dell’area edificabile, realizzano una plusvalenza che viene imputata ai soci i quali devono assolvere l’Irpef personale. Quindi se la società semplice realizza somme in esenzione d’imposta non è tassabile nemmeno la distribuzione ai soci. Se il reddito o la plusvalenza non sono imponibili in capo alla società non saranno imponibili, in altro modo, in capo ai soci. Dunque, in caso di liquidazione della società semplice, il reddito determinato in capo alla società e tassato per trasparenza al socio, non dovrà essere soggetto ad altra tassazione nel caso di distribuzione. Questo perché si tratta di reddito di partecipazione che rileva fiscalmente nel momento in cui viene imputato e non quando viene distribuito ai soci.
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