Fondo territoriale Trento: aggiornate le domande per formazione e NASpI integrativa
Pubblicato il 11 marzo 2026
In questo articolo:
- Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento
- Rilascio della nuova procedura telematica
- Soggetti che possono presentare la domanda
- Programmi formativi finanziati dal Fondo
- Condizioni
- Comunicazione preventiva al Fondo
- Limiti del contributo
- Procedura e termini per la presentazione della domanda
- Prestazioni integrative alla NASpI
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Il messaggio INPS n. 833 del 10 marzo 2026 introduce aggiornamenti operativi relativi al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento alle procedure di presentazione delle domande per i programmi formativi e per le prestazioni integrative dell’indennità NASpI.
Il messaggio comunica il rilascio in produzione della nuova procedura telematica per l’invio delle domande e riepiloga le principali istruzioni amministrative e operative applicabili ai datori di lavoro e ai consulenti del lavoro che intendono accedere alle prestazioni del Fondo.
Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento
Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento rappresenta uno degli strumenti previsti dall’ordinamento italiano per garantire forme di tutela del reddito nei settori non coperti dalla cassa integrazione ordinaria per:
- sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di riduzione o cessazione dell’attività lavorativa;
- finanziare interventi di formazione e riqualificazione professionale;
- integrare le prestazioni di disoccupazione, in particolare la NASpI;
- favorire processi di riorganizzazione aziendale e riconversione delle competenze.
Le prestazioni del Fondo si inseriscono in una logica di integrazione degli strumenti di welfare pubblico, consentendo di offrire tutele aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale.
Rilascio della nuova procedura telematica
Il messaggio INPS n. 833 del 10 marzo 2026 comunica il rilascio in produzione della procedura telematica per la presentazione delle domande relative a due specifiche prestazioni:
- contributi per programmi formativi;
- prestazioni integrative alla NASpI.
L’INPS ha quindi provveduto ad adeguare:
- i servizi telematici disponibili sul portale istituzionale;
- i tracciati informatici per l’invio delle domande;
- le modalità di allegazione dei documenti obbligatori.
Soggetti che possono presentare la domanda
Le domande possono essere presentate tramite il portale INPS da:
- datori di lavoro interessati;
- consulenti del lavoro o altri intermediari abilitati.
Per accedere ai servizi telematici è necessario autenticarsi mediante una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello almeno 2;
- Carta di identità elettronica (CIE) 3.0;
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per la presentazione delle domande è necessario seguire il percorso indicato dall’Istituto:
- accedere al sito www.inps.it;
- digitare nel campo di ricerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”;
- autenticarsi con le credenziali digitali;
- selezionare il servizio “CIG e Fondi di solidarietà”;
- accedere alla sezione dedicata ai Fondi di solidarietà.
Le successive modalità operative variano a seconda della tipologia di prestazione richiesta.
Programmi formativi finanziati dal Fondo
Uno dei principali strumenti di intervento del Fondo territoriale è rappresentato dal finanziamento di programmi formativi destinati alla riconversione o alla riqualificazione professionale dei lavoratori.
Tale misura trova fondamento nell’articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale 15 novembre 2023, che prevede l’erogazione di contributi per programmi formativi finalizzati a:
- aggiornare le competenze dei lavoratori;
- favorire la riconversione professionale;
- sostenere i processi di riorganizzazione aziendale.
I programmi formativi possono essere finanziati anche in concorso con altri strumenti di finanziamento, quali:
- fondi provinciali;
- fondi nazionali;
- fondi dell’Unione europea.
Condizioni
Per ottenere il finanziamento devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche.
Accordo sindacale
La prima condizione riguarda la necessità di un accordo con le rappresentanze sindacali.
In particolare, il programma formativo deve essere concordato con:
- le rappresentanze sindacali aziendali, oppure
- le rappresentanze sindacali territoriali, in assenza di rappresentanze aziendali.
Contratti collettivi territoriali
L’accesso ai contributi è consentito anche in assenza di accordo aziendale, a condizione che l’intervento formativo sia previsto da:
- contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale;
- sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo.
La dichiarazione deve attestare:
- il periodo di formazione svolto;
- il numero dei lavoratori coinvolti;
- il totale delle ore di formazione;
- l’importo del finanziamento richiesto.
Questa dichiarazione rappresenta un elemento essenziale per la verifica della corretta fruizione del contributo.
Comunicazione preventiva al Fondo
Prima di presentare la domanda di finanziamento, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione preventiva al Fondo.
La comunicazione deve indicare:
- la data di avvio dei programmi formativi;
- la durata dell’intervento formativo;
- il numero dei lavoratori coinvolti;
- i contenuti dei programmi di formazione.
La comunicazione preventiva deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it
Limiti del contributo
Il contributo erogato dal Fondo per i programmi formativi è soggetto a specifici limiti.
In particolare:
- l’importo non può superare la retribuzione lorda percepita dai lavoratori coinvolti durante le ore di formazione;
- il contributo deve essere ridotto in presenza di altri finanziamenti ottenuti tramite fondi provinciali, nazionali o europei.
La riduzione si applica soltanto quando gli altri contributi sono calcolati sulla base della retribuzione lorda percepita dai lavoratori durante la formazione.
Procedura e termini per la presentazione della domanda
La domanda di finanziamento dei programmi formativi deve essere presentata tramite il portale INPS seguendo una specifica procedura.
Dopo l’accesso ai servizi telematici occorre:
- selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”;
- scegliere “Fondi di solidarietà”.
Nel menu di invio delle domande è necessario indicare:
- Intervento: “002 Formazione”
- Fondo: “Fondo Trentino”
Successivamente occorre inserire:
- la matricola aziendale;
- il periodo di riferimento.
Le domande relative ai programmi formativi possono essere presentate:
- dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo;
- entro sei mesi dalla data di conclusione del programma.
Prestazioni integrative alla NASpI
Le prestazioni integrative del Fondo sono destinate a due categorie specifiche di lavoratori:
- lavoratori con almeno 58 anni di età;
- lavoratori stagionali operanti in determinati settori.
Entrambe le categorie devono aver fruito della NASpI per l’intera durata prevista dalla normativa.
La prima tipologia di tutela riguarda i lavoratori che:
- sono privi di occupazione;
- hanno già fruito della NASpI per l’intera durata;
- alla data di cessazione del rapporto di lavoro avevano compiuto 58 anni.
In questo caso il Fondo eroga una prestazione di durata pari a un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita.
La prestazione decorre dal giorno successivo alla conclusione della NASpI.
Inoltre, il Fondo provvede a trasferire all’INPS la contribuzione correlata relativa al periodo coperto dalla prestazione.
La seconda categoria di beneficiari è costituita dai lavoratori stagionali.
Per accedere alla prestazione integrativa devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
-
aver lavorato con qualifica di stagionale nei settori:
-
turismo;
-
stabilimenti termali;
-
commercio al dettaglio;
-
ristorazione;
-
impianti a fune;
-
- aver svolto almeno 26 settimane di lavoro nei 12 mesi precedenti la domanda;
- aver percepito una NASpI con durata non superiore a quattro mesi.
In questi casi il Fondo eroga una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la durata effettiva della NASpI. La durata non può comunque superare un mese.
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