Utilizzo illecito di internet e posta elettronica sul posto di lavoro

Pubblicato il 03 novembre 2015

L'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet, di difficile quantificazione temporale, la presenza di file di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l’istallazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui non sia stata accertata, però, l'utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo, esclude la particolare gravità del comportamento addebitabile al lavoratore sotto il profilo della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Sulla base di tale asserzione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad un dipendente responsabile delle suddette mancanze.

D’altra parte, nel caso di specie, non era emerso che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet avessero determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, né che la condotta del lavoratore avesse realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy