Utilizzo illecito di internet e posta elettronica sul posto di lavoro

Pubblicato il 03 novembre 2015

L'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet, di difficile quantificazione temporale, la presenza di file di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l’istallazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui non sia stata accertata, però, l'utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo, esclude la particolare gravità del comportamento addebitabile al lavoratore sotto il profilo della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Sulla base di tale asserzione, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad un dipendente responsabile delle suddette mancanze.

D’altra parte, nel caso di specie, non era emerso che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in internet avessero determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, né che la condotta del lavoratore avesse realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Collocamento mirato: vittime dei crolli di infrastrutture tra le categorie protette

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy