Va considerata l’ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione

Pubblicato il 22 settembre 2012 Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato e, in particolare, di quanto allo stesso spettante per le retribuzioni che avrebbe conseguito dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, va tenuto conto dell’ordinaria diligenza dallo stesso impiegata per uscire dallo stato di disoccupazione. Deve essere valutato, infatti, il reddito che lo stesso avrebbe potuto maturare se avesse cercato un lavoro (cosiddetto aliunde percipiendum).

Sulla scorta di detto assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16076 del 21 settembre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano ridotto l'importo del risarcimento del danno da riconoscere ad un lavoratore ingiustamente licenziato che non aveva dato prova di essersi attivato in alcun modo per cercare lavoro e nemmeno si era iscritto alle cosiddette "liste di collocamento”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy