Va escluso l'automatismo dipendente-soggezione a Irap

Pubblicato il 08 ottobre 2013 L'automatica sottopozione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni dallo stesso esercitate, rende vana l'affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui “il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l'Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.

Ed infatti, anche se la presenza di solo un dipendente può costituire indizio di “stabile organizzazione”, in ogni caso, deve essere escluso ogni automatismo dipendente-soggezione a Irap, in quanto la concreta valutazione spetta sempre al giudice di merito.

E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 22020 depositata il 25 settembre 2013 nell'ambito di una vicenda in cui l'agenzia delle Entrate aveva impugnato, in sede di legittimità, la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva riconosciuto, ad una lavoratrice autonoma, la spettanza del rimborso Irap.

Nello stesso senso, altra decisione depositata in pari data sempre dalla Corte di legittimità, la n. 22022.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy