Va sempre allegato l'atto indicato nelle motivazioni

Pubblicato il 05 maggio 2010
La Commissione tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 16/7/2010 depositata il 10 febbraio, ha accolto il ricorso con cui un contribuente lamentava l'illegittimità, per carenza di motivazione, di un atto notificatogli dall'Amministrazione finanziaria nel quale veniva fatto riferimento ad un'iscrizione ipotecaria immobiliare eseguita cautelativamente senza che nell'atto stesso fosse allegato alcun documento attestante l'avvenuta trascrizione ipotecaria.

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria – spiegano i giudici provinciali - sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. In particolare – si legge nel testo della decisione - “se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy