Va sempre allegato l'atto indicato nelle motivazioni

Pubblicato il 05 maggio 2010
La Commissione tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 16/7/2010 depositata il 10 febbraio, ha accolto il ricorso con cui un contribuente lamentava l'illegittimità, per carenza di motivazione, di un atto notificatogli dall'Amministrazione finanziaria nel quale veniva fatto riferimento ad un'iscrizione ipotecaria immobiliare eseguita cautelativamente senza che nell'atto stesso fosse allegato alcun documento attestante l'avvenuta trascrizione ipotecaria.

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria – spiegano i giudici provinciali - sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”. In particolare – si legge nel testo della decisione - “se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy