Vacanza contrattuale, pagamento ripartito tra più datori

Pubblicato il 09 ottobre 2023

Con ordinanza n. 28186 del 6 ottobre 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di indennità di vacanza contrattuale precisando a chi spetta il relativo versamento nell'ipotesi in cui si siano succeduti, durante il periodo di vacanza, più datori di lavoro.

Per vacanza contrattuale, in primo luogo, si intende il periodo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro e il suo rinnovo.

Indennità di vacanza del CCNL, funzione

L'indennità "una tantum" - ha spiegato la Corte - ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.

L'addossamento di tale indennità a carico del datore di lavoro si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae.

Di conseguenza, appare ingiustificato porre totalmente a carico del datore con il quale il rapporto intercorre al momento del rinnovo l'intero importo dovuto a titolo di vacanza contrattuale anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva.

E' sulla scorta di tale principio che la Suprema corte ha accolto il ricorso di una Srl a cui la Corte d'appello aveva addossato l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi nel quale l'originario ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore medesimo alle proprie dipendenze.

Obbligo non interamente a carico dell'ultimo datore

A conferma indiretta della correttezza della soluzione condivisa, la Sezione Lavoro della Cassazione ha richiamato l'esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse avevano stabilito, nella specie, che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento".

In definitiva - ha concluso la Corte - l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, "può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo".

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