Vale la notifica al notaio dell’imposta di registro

Pubblicato il 12 marzo 2007

Sull’efficacia della notificazione alla società dell’avviso di liquidazione si è soffermata , che con pronuncia numero 4047 del 21 febbraio ha stabilito come il notaio che ha rogato un atto, richiedendone la registrazione presso il competente ufficio, sia responsabile della relativa imposta (nel caso specifico, quella di registro), pertanto solidalmente coobbligato (assieme, cioè, al contribuente) al suo pagamento.

La ratio del principio enunciato è estratta dall’articolo 57 del Dpr 131/86 – Testo unico in materia di imposta di registro – che dispone che i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato un atto, i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e le parti contraenti sono solidalmente obbligati alla corresponsione del tributo. Dal che deriva che legittimamente l’ufficio notifica l’avviso di liquidazione al notaio responsabile d’imposta. 

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