Validità Durc online, proroga esclusa per gli appalti

Pubblicato il 06 agosto 2020

Stop alla proroga della validità del Durc online negli appalti e, più in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Si ricorda, al riguarda che - a seguito della soppressione dell'art. 81, co. 1 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ad opera dalla L. n. 77/2020 - i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono stati prorogati fino al 29 ottobre 2020.

A comunicarlo è l’INL, con la nota n. 533 del 4 agosto 2020, fornendo nuove e rilevanti indicazioni in merito alle norme sulla validità del DURC contenute nel “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020).

Validità Durc online, deroghe alla proroga

L’art. 8, co. 10, del D.L. n. 76/2020 stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto legge, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, non si applicano le disposizioni dell'art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Validità Durc online, il parere dell’INL

Sul punto, l’INL precisa che – atteso il riferimento dell’art. 8, co. 10 a “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto” - viene esclusa per quanto riguarda la materia degli appalti la proroga della validità dei DURC, così come prevista dal co, 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che le imprese partecipanti agli affidamenti diretti o a procedure di gara devono produrre un DURC rilasciato secondo le consuete modalità.

Tra l’altro, precisa l’INL, l’obbligo di produrre un DURC, secondo le normali modalità previste dalle norme di legge che disciplinano la materia, non riguarda solo gli appalti e le procedure di affidamento sorte dopo l’entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”, ma interessa anche le imprese che partecipano a procedure in essere (ma non concluse) alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

In conclusione, secondo l’INAIL, nelle ulteriori ipotesi – ad esempio – riferibili all’edilizia privata o erogazione di contributi da parte di P.A., sarà possibile utilizzare documenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020, secondo la regola generale stabilita dall’art. 103, co. 2 del D.L. n. 18/2020.

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